il Pubblico Ministero ha archiviato, in data 19.12.2008 gli atti del procedimento penale ( Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione - artt. 408, comma 2, 549 c.p.p. 126 D.L.vo n. 271/89), poiché la pubblictà ingannevole non è perseguibile (soprattutto all'estero) poiché non esisterebbero le caratteristiche di Truffa....
19 febbraio 2009
DAD: la risposta 3 (secondo sollecito)
Pubblicato da
attilio gori
alle
10:20
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