01 aprile 2008

NON VOTO 2

da nonvoto.com

RIFIUTO DELLA SCHEDA

Premesso che l'iniziativa qui proposta è finalizzata ad ottenere la verbalizzazione di motivi di protesta al fine di far pronunziare le Camere al riguardo a norma degli art. 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche e art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per i quali spetta alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici elettorali delle singole sezioni, il primo invito che si rivolge è quello di evitare di passare dalla ragione al torto.
In nessun caso alzare i toni della discussione e, in presenza di Presidenti di seggio che intendessero impedire la verbalizzazione della protesta presentata dall'elettore, chiedere la verbalizzazione dei motivi per i quali il Presidente di seggio ritiene legittimo impedire all'elettore "Tal dei Tali" quanto previsto dal combinato disposto degli art. 87 e 104 comma 5 del D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche.

Il Presidente di seggio non può in alcun modo evitare di verbalizzare quest'ultima richiesta in quanto, per l'art. 87 sopra richiamato, non ha poteri decisionali definitivi e deve quindi rendere conto di ogni sua decisione, come per altro espressamente previsto nelle "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" relative alle politiche del 2006:
6 — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio elettorale di sezione. Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera dei deputati (art. 87 del testo unico n. 361) ed al Senato della Repubblica (art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Ai fini dell'Iniziativa proposta, la verbalizzazione dei motivi del rifiuto opposto dal Presidente di seggio costituirebbe comunque un atto idoneo per far pronunziare le Camere. Per altro, il pronunciamento delle Camere circa la legittimità o meno della protesta (in ipotesi dichiarata ammissibile soltanto per questioni strettamente legate alle operazioni di voto) potrebbe aprire altre prospettive per quanto riguarda i ricorsi ad altro giudice, di fatto ora inutili. Ma anche nell'ipotesi, che per quanto sopra documentato è da escludere categoricamente, il Presidente di seggio intendesse rifiutare anche la verbalizzazione dei motivi del rifiuto opposto, evitare di attardarsi in discussioni che potrebbero degenerare e trascinare l'elettore dalla parte della ragione a quella del torto. Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche). Riassumendo:
1) chiedere la verbalizzazione della protesta;
2) in caso d'impedimento opposto dal Presidente di seggio, chiedere la verbalizzazione dei motivi che determinano l'impedimento;
3) in caso di ulteriore rifiuto, rivolgersi alla forza pubblica per chiedere di far notificare un reclamo inerente le operazioni di seggio quali, appunto, le omesse verbalizzazioni.
Si ricorda, infine, sempre per quanto espressamente previsto dall'art. 87 sopra citato, che nessun atto sub-legislativo, quale anche un eventuale circolare emanata dal Ministero dell'Interno, potrebbe in alcun modo autorizzare il Presidente di seggio a non verbalizzare i motivi dell'eventuale rifiuto opposto alla richiesta dell'elettore di verbalizzare una determinata protesta.

Cosa succederà alle schede rifiutate?

Nella motivazione se ne richiede la nullità ai fini del voto, con ciò facilitando i compiti dell'Ufficio elettorale.
Se poi i Presidenti di seggio preferiranno complicarsi la vita, problemi loro. Di sicuro, nessuno potrà costringere l'elettore ad entrare in cabina per votare schede che non intende votare. Anzi, laddove le stesse verrebbero restituite senza essere entrati in cabina, dovrebbero in ogni caso essere annullate al pari delle schede votate al di fuori delle cabine. E anche nell'ipotesi di esclusione o allontanamento dell'elettore dal seggio, atti che dovranno essere rigorosamente motivati (art. 44, commi 7 ed 8), in alcun modo l'elettore potrebbe perdere la facoltà di presentare proteste o reclami, con tutto quanto ne consegue per quanto sopra già scritto. Non lasciarsi quindi intimorire dai Presidenti di seggio, evitando in ogni caso di votare per ciò che non si vuole votare, e dimostrarsi disponibili ad allontanarsi dal seggio previa verbalizzazione della protesta o di tutte le decisioni prese dal Presidente di seggio. Laddove il Presidente decida di non verbalizzare nulla, ricorrere alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. La seconda proposta riguarda, invece, la restituzione delle schede in quanto "potrebbero" presentare simboli che non avrebbero dovuto essere ammessi.

Innanzitutto bisogna sapere che esiste un testo unico che disciplina tutto ciò che avviene all’interno di un seggio elettorale, il DPR 30 marzo 1957 n.361 e successive modifiche.
Nella legislazione italiana ciò che non è espressamente vietato è di fatto possibile, qua appunto sta la possibilità di rifiutare la scheda elettorale, nel testo unico non vi è appunto fatto divieto di rifiutare la scheda elettorale, attenzione è fatto obbligo restituirla se è stata ritirata dall’elettore, ma non è obbligatorio ritirarla.

Il votante, dunque, una volta recatosi al seggio e consegnato il proprio certificato elettorale con un documento d’identità, dichiarerà il volere di rifiutare la scheda elettorale. Il presidente di seggio a questo punto, deve far mettere a verbale dal segretario il rifiuto della scheda.
Cito: Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche <<>>
Ed anche: art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche <<>>
Ricordiamo inoltre che tutte le scelte e le decisioni del presidente di seggio devono essere provvisorie e per tanto devono essere verbalizzate per essere eventualmente confermate e/o discusse.
Per un corretto svolgimento di queste operazioni, bisogna seguire alcune semplici regole comportamentali all’interno dei seggi, soprattutto in caso si incontri un presidente di seggio poco accorto.
Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per gli elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene dato, quanto meno sotto il profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia. Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore.
Questo tipo di azione può portare ad alcuni ritardi nel seggio, per tanto ricordiamo che è bene presentarsi ai seggi avendo con se i modelli prestampati che agevolano il lavoro del segretario.

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